{"id":7366,"date":"2017-09-27T06:36:58","date_gmt":"2017-09-27T06:36:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.labottegadeglimmobili.it\/?p=7366"},"modified":"2017-09-27T06:36:58","modified_gmt":"2017-09-27T06:36:58","slug":"cose-la-cedolare-secca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.labottegadeglimmobili.it\/index.php\/2017\/09\/27\/cose-la-cedolare-secca\/","title":{"rendered":"Cos&#8217;\u00e8 la cedolare secca"},"content":{"rendered":"<p>La \u201ccedolare secca\u201d \u00e8 un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell\u2019immobile). In pi\u00f9, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l\u2019imposta di registro e l\u2019imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l\u2019imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.<br \/>\nLa scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facolt\u00e0 di chiedere, per tutta la durata dell\u2019opzione, l\u2019aggiornamento del canone di locazione, anche se \u00e8 previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall\u2019Istat dell\u2019indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell\u2019anno precedente.<br \/>\nAttenzione: e\u2019 possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l\u2019opzione non viene esercitata all\u2019inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono pi\u00f9 rimborsabili.<br \/>\nChi pu\u00f2 scegliere la cedolare secca<br \/>\nPossono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di propriet\u00e0 o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l\u2019immobile nell\u2019esercizio di attivit\u00e0 di impresa o di arti e professioni.<br \/>\nPer quali immobili<br \/>\nL\u2019opzione pu\u00f2 essere esercitata per unit\u00e0 immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l\u2019A10 &#8211; uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all\u2019abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all\u2019immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell\u2019immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l\u2019unit\u00e0 abitativa gi\u00e0 locata.<br \/>\nIn caso di contitolarit\u00e0 dell\u2019immobile l\u2019opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.<br \/>\nI locatori contitolari che non esercitano l\u2019opzione sono tenuti al versamento dell\u2019imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l\u2019imposta di bollo sul contratto di locazione.<br \/>\nL\u2019imposta di registro deve essere versata per l\u2019intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l\u2019ammontare minimo dell\u2019imposta dovuta.<br \/>\nQuali inquilini<br \/>\nIl regime della cedolare non pu\u00f2 essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell\u2019esercizio di attivit\u00e0 di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell\u2019immobile per finalit\u00e0 abitative di collaboratori e dipendenti.<br \/>\nL&#8217;opzione pu\u00f2 essere esercitata anche per le unit\u00e0 immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purch\u00e9 sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all&#8217;aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47\/2014).<br \/>\nQuanto dura l\u2019opzione<br \/>\nL\u2019opzione comporta l\u2019applicazione delle regole della cedolare secca per l\u2019intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l\u2019opzione sia esercitata nelle annualit\u00e0 successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.<br \/>\nIl locatore ha comunque la facolt\u00e0 di revocare l\u2019opzione in ciascuna annualit\u00e0 contrattuale successiva a quella in cui \u00e8 stata esercitata. Cos\u00ec come \u00e8 sempre possibile esercitare nuovamente l\u2019opzione, nelle annualit\u00e0 successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.<br \/>\nLa revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell\u2019annualit\u00e0 precedente e comporta il versamento dell\u2019imposta di registro, eventualmente dovuta.<br \/>\nQuanto si paga<br \/>\nL\u2019imposta sostitutiva si calcola applicando un\u2019aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.<br \/>\nE\u2019, inoltre, prevista un\u2019aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:<br \/>\nnei comuni con carenze di disponibilit\u00e0 abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551\/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonch\u00e9 gli altri comuni capoluogo di provincia<br \/>\nnei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).<br \/>\nDal 2013 l&#8217;aliquota per questi contratti \u00e8 pari al 15% (Dl 102\/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47\/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali \u00e8 stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.<br \/>\nEffetti della cedolare sul reddito<br \/>\nIl reddito assoggettato a cedolare:<br \/>\n\u00e8 escluso dal reddito complessivo<br \/>\nsul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni<br \/>\nil reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell\u2019Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La \u201ccedolare secca\u201d \u00e8 un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell\u2019immobile). 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